Lo statuto del Consorzio - titolo III
Indice |
---|
Lo statuto del Consorzio |
Titolo II |
titolo III |
Titolo IV |
Titolo V |
Tutte le pagine |
TITOLO III - ORGANI
ART. 7 (Organi del Consorzio)
Organi del Consorzio sono:
a) l'Assemblea dei Consorziati;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Presidente del Consorzio;
d) il Direttore Generale;
e) il Collegio dei Revisori.
ART. 8 (Assemblea dei consorziati)
L'Assemblea dei Consorziati è costituita da tutti i titolari (o da un loro delegato) delle imprese consorziate. Ogni Consorziato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro Consorziato, che non sia membro del Consiglio d'Amministrazione o del Collegio dei Revisori in base a delega scritta. Ogni Consorziato non può ricevere più di quattro deleghe.
Il Presidente del Consorzio con l’assistenza del segretario provvede a verbalizzare le deliberazioni assunte dall’assemblea e a trascriverle sul Libro delle Assemblee del Consorzio.
Tale libro è conservato a cura del Presidente del Consorzio; i Consorziati possono esaminarlo e chiedere a loro spese di poterne trarre copia.
L'Assemblea dei Consorziati:
a) nomina i componenti del Consiglio d'Amministrazione ed i Revisori dei Conti;
b) delibera sulle modificazioni del presente contratto e su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla presente scrittura e dalla legge alla competenza dell'Assemblea;
c) approva la situazione patrimoniale ed il programma annuale;
d) approva i regolamenti interni.
L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria è convocata a mezzo avviso raccomandata, o via telefax o e-mail, almeno otto giorni prima della data fissata per l’adunanza. In caso di urgenza le assemblee potranno essere convocate con telegramma o telefax o e-mail da spedire almeno tre giorni liberi prima della data fissata. Sull’invito dovrà specificarsi che trattasi di convocazione urgente. L’avviso deve indicare luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti posti all’ordine del giorno, dal Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea dei Consorziati si costituisce in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza dei Consorziati e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione si costituisce qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o per delega, e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per le deliberazioni aventi ad oggetto la modificazione del presente contratto occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consorziati.
E’ richiesto il voto favorevole di tutti i Consorziati per procedere alla proroga del presente contratto.
ART.9-(Consiglio di amministrazione)
Il Consiglio d'Amministrazione è composto da un numero di membri variabile così determinato: un consigliere per ogni 10 Consorziati, o frazione di 10, per ogni territorio in cui viene suddivisa la regione Puglia. I territori in cui viene suddivisa la Regione, ai fini del presente statuto, corrispondono alle province attualmente esistenti. Ad ogni rielezione l'assemblea ricalcola il numero dei consiglieri da eleggere sulla base dei Consorziati per provincia in essere al 31 dicembre immediatamente precedente l'anno in corso alla data dell'assemblea. I membri del Consiglio durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.
Possono far parte del Consiglio i titolari o legali rappresentanti delle aziende consorziate oppure persone da esse delegate.
Nella prima riunione dopo la nomina il Consiglio elegge al suo interno il Presidente ed il vice Presidente che assume le funzioni del Presidente in caso di impedimento di quest'ultimo.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente o quando ne fanno richiesta almeno tre consiglieri.
La convocazione può essere effettuata a mezzo posta elettronica, fax o lettera almeno tre giorni prima della data fissata.
Il Consiglio d'Amministrazione si costituisce con la presenza della maggioranza e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni consigliere ha diritto ad un voto. A parità di voti prevale il voto del Presidente.
Le decisioni possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base di consenso espresso per iscritto, anche a mezzo posta elettronica. In tal caso dai documenti sottoscritti dai consiglieri devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. Le deliberazioni del Consiglio devono essere verbalizzate e trascritte in apposito registro a cura del Presidente del Consorzio. Il registro delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione è tenuto dal Presidente del Consorzio.
Al Consiglio d'Amministrazione spetta:
1. provvedere alla gestione del fondo consortile;
2. compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria Amministrazione necessari al conseguimento dello scopo del Consorzio;
3. nominare il Direttore generale e fissarne il compenso;
4. fissare la quota di ammissione e la quota annuale;
5. promuovere e coadiuvare le iniziative del Consiglio nazionale del Movimento Turismo del Vino;
6. convalidare il rendiconto annuale, la situazione patrimoniale ed il programma da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
7. adempiere a tutte le altre funzioni attribuitegli dal presente contratto.
Ai componenti del Consiglio d'Amministrazione non spetta alcun compenso.
In caso di dimissioni di un consigliere, il Consiglio ha facoltà di cooptazione.
In caso di dimissioni della metà più uno dei consiglieri l'intero Consiglio si intende dimissionario ed il Presidente deve convocare l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.
ART. 10 - (Presidente del Consorzio)
Il Presidente del Consorzio è eletto dal Consiglio d'Amministrazione tra i consiglieri rappresentanti i produttori di vino. Ha la stessa durata del Consiglio e non può essere rieletto per più di due volte consecutivamente.
Compete al Presidente del Consorzio:
a) convocare e presiedere l'Assemblea e il Consiglio d'Amministrazione;
b) rappresentare il Consorzio nei riguardi dei Consorziati e dei terzi anche in giudizio.
Al Presidente del Consorzio non spetta alcun compenso.
ART. 11 (Direttore generale)
Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra persone di comprovata e specifica esperienza nei settori in cui il Consorzio svolge i propri compiti istituzionali. Rimane in carica fino a revoca del suo mandato.
Il Direttore partecipa, senza diritto di voto, ai lavori del Consiglio di Amministrazione di cui svolge le funzioni di segretario.
Provvede alla gestione del Consorzio con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell’ambito dei piani, dei progetti e delle linee della situazione patrimoniale approvati dal Consiglio di Amministrazione delle cui deliberazioni cura l’attuazione.
In particolare, spettano al Direttore generale:
a) l’istruttoria relativa agli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione e l’esecuzione degli stessi;
b) la proposta degli atti di programmazione economico finanziaria annuali e pluriennali;
c) la stesura della bozza della situazione patrimoniale da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
d) le competenze delegate dal Consiglio di Amministrazione;
e) sovrintendere alla gestione delle attività del Consorzio ed alla sua struttura, ed in particolare mantenere i contatti di carattere continuativo con gli uffici pubblici e privati, gli Enti e le organizzazioni che interessano l’attività del Consorzio.
Il Direttore esercita tutte le competenze che non siano riservate ad altri organi.
ART.12 (Collegio dei revisori)
L’assemblea, qualora lo ritenesse necessario, può nominare n. 3 revisori effettivi e due supplenti, anche tra non soci. Essi durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. I revisori controllano l’Amministrazione del Consorzio, vigilano sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo nonché sull’esatto adempimento delle obbligazioni assunte dai Consorziati. I revisori accertano la regolare tenuta della contabilità.
ART. 13 (Responsabilità)
Per le obbligazioni assunte in nome del Consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile.
Per le obbligazioni assunte dagli organi del Consorzio per conto dei singoli Consorziati, o di gruppi di essi, i Consorziati - e ciascuno in proporzione agli obblighi per suo conto assunti – rispondono solidamente con il fondo consortile.
In caso di insolvenza di un consorziato nei riguardi del Consorzio il credito residuo nei confronti dell'insolvente viene portato in riduzione del fondo consortile, fino a concorrenza degli incrementi subiti nel corso degli anni dal fondo stesso. Per l'eventuale eccedenza si provvederà al riparto tra i consorziati in proporzione alle quote di ciascuno.