E' costituito tra imprenditori del settore vitivinicolo della regione Puglia il Consorzio con attività esterna ex art. 2602 c.c. denominato "MOVIMENTO TURISMO DEL VINO PUGLIA", di seguito indicato come “Consorzio”.
TITOLO I: GENERALITA’
ART. 1 (Finalità del Consorzio)
Il Consorzio è riconosciuto aderente all'Associazione Nazionale “MOVIMENTO TURISMO DEL VINO”. Tale adesione significa piena consonanza ai fini istituzionali ed ai progetti generali di tale Associazione, pur nell'autonomia propria per l'attuazione e l'organizzazione di detti progetti. Il Consorzio non ha scopo di lucro. Scopo del Consorzio è quello di promuovere la visita dei luoghi di produzione del vino al fine di accrescerne cultura e prestigio e di creare prospettive di sviluppo economico per le aree a particolare vocazione vitivinicola. Per la realizzazione di tali finalità, il Consorzio potrà organizzare direttamente eventi, incontri degustazioni, viaggi, ideare pubblicazioni ed itinerari enoturistici, organizzare e gestire corsi di formazione, fiere, workshop ed altre attività quali ricerche di mercato e convegni a carattere nazionale ed internazionale.
ART. 2 (Durata del Consorzio)
La durata del Consorzio è fissata fino al 30.06.2050 con l’approvazione della situazione patrimoniale riferita all’anno precedente, salvo proroga o anticipato scioglimento che dovranno essere approvati dai tre quarti dei Consorziati aventi diritto al voto.
Art. 3 (Sede del Consorzio)
Il Consorzio ha sede in Bari alla Via Giuseppe Sangiorgi n. 15.
TITOLO II
ART. 4 (Consorziati)
Assume la qualità di Consorziato l’impresa del settore produzione di vino, di spumanti e di distillati. A tal fine, l’impresa che intende partecipare al Consorzio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione unitamente alla documentazione comprovante i requisiti necessari all’ammissione. Ogni aspirante Consorziato deve godere di ottima reputazione ed essere pienamente consapevole dei compiti, degli oneri e dei doveri che comporta l'appartenenza al Consorzio. L’ammissione è subordinata alla approvazione del Consiglio d'Amministrazione, che, sulla base del regolamento approvato dall'assemblea, valuterà i requisiti e deciderà sull'ammissibilità del nuovo Consorziato. Ricevuta l'approvazione del Consiglio, l'ammissione si perfeziona con l'accettazione, da parte del richiedente, del presente contratto e la presentazione della ricevuta attestante il pagamento della quota d'ingresso e della quota annuale.
ART. 5 (Autonomia delle imprese consorziate)
Le imprese consorziate conservano la loro piena autonomia e ciascuna assume a proprio diretto carico l’intero rischio delle perdite e dei ricavi derivanti dall’esercizio degli scopi sociali di ciascuna.
Fermo il disposto dell’art. 2605 c.c. è pertanto esclusa ogni ingerenza del Consorzio nelle attività svolte in proprio dalle imprese consorziate.
La forma di costituzione e la natura giuridica delle imprese consorziate sono irrilevanti nei riguardi del Consorzio purché compatibili con le leggi dello Stato e con lo scopo del Consorzio ed a condizione che il contenuto dei loro statuti non sia in contrasto con il presente contratto.
ART. 6 (Quote e fondo consortile)
I Consorziati si obbligano a versare entro il 28 febbraio di ogni anno un importo in Euro determinato dal Consiglio di Amministrazione. L’ammontare degli importi versati, incluso il versamento per l’ammissione a Consorziato, costituiscono il fondo consortile. Per la durata del Consorzio i Consorziati non possono chiedere la divisione del fondo.
TITOLO III - ORGANI
ART. 7 (Organi del Consorzio)
Organi del Consorzio sono:
a) l'Assemblea dei Consorziati;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Presidente del Consorzio;
d) il Direttore Generale;
e) il Collegio dei Revisori.
ART. 8 (Assemblea dei consorziati)
L'Assemblea dei Consorziati è costituita da tutti i titolari (o da un loro delegato) delle imprese consorziate. Ogni Consorziato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro Consorziato, che non sia membro del Consiglio d'Amministrazione o del Collegio dei Revisori in base a delega scritta. Ogni Consorziato non può ricevere più di quattro deleghe.
Il Presidente del Consorzio con l’assistenza del segretario provvede a verbalizzare le deliberazioni assunte dall’assemblea e a trascriverle sul Libro delle Assemblee del Consorzio.
Tale libro è conservato a cura del Presidente del Consorzio; i Consorziati possono esaminarlo e chiedere a loro spese di poterne trarre copia.
L'Assemblea dei Consorziati:
a) nomina i componenti del Consiglio d'Amministrazione ed i Revisori dei Conti;
b) delibera sulle modificazioni del presente contratto e su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla presente scrittura e dalla legge alla competenza dell'Assemblea;
c) approva la situazione patrimoniale ed il programma annuale;
d) approva i regolamenti interni.
L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria è convocata a mezzo avviso raccomandata, o via telefax o e-mail, almeno otto giorni prima della data fissata per l’adunanza. In caso di urgenza le assemblee potranno essere convocate con telegramma o telefax o e-mail da spedire almeno tre giorni liberi prima della data fissata. Sull’invito dovrà specificarsi che trattasi di convocazione urgente. L’avviso deve indicare luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti posti all’ordine del giorno, dal Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea dei Consorziati si costituisce in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza dei Consorziati e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione si costituisce qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o per delega, e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per le deliberazioni aventi ad oggetto la modificazione del presente contratto occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consorziati.
E’ richiesto il voto favorevole di tutti i Consorziati per procedere alla proroga del presente contratto.
ART.9-(Consiglio di amministrazione)
Il Consiglio d'Amministrazione è composto da un numero di membri variabile così determinato: un consigliere per ogni 10 Consorziati, o frazione di 10, per ogni territorio in cui viene suddivisa la regione Puglia. I territori in cui viene suddivisa la Regione, ai fini del presente statuto, corrispondono alle province attualmente esistenti. Ad ogni rielezione l'assemblea ricalcola il numero dei consiglieri da eleggere sulla base dei Consorziati per provincia in essere al 31 dicembre immediatamente precedente l'anno in corso alla data dell'assemblea. I membri del Consiglio durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.
Possono far parte del Consiglio i titolari o legali rappresentanti delle aziende consorziate oppure persone da esse delegate.
Nella prima riunione dopo la nomina il Consiglio elegge al suo interno il Presidente ed il vice Presidente che assume le funzioni del Presidente in caso di impedimento di quest'ultimo.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente o quando ne fanno richiesta almeno tre consiglieri.
La convocazione può essere effettuata a mezzo posta elettronica, fax o lettera almeno tre giorni prima della data fissata.
Il Consiglio d'Amministrazione si costituisce con la presenza della maggioranza e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni consigliere ha diritto ad un voto. A parità di voti prevale il voto del Presidente.
Le decisioni possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base di consenso espresso per iscritto, anche a mezzo posta elettronica. In tal caso dai documenti sottoscritti dai consiglieri devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. Le deliberazioni del Consiglio devono essere verbalizzate e trascritte in apposito registro a cura del Presidente del Consorzio. Il registro delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione è tenuto dal Presidente del Consorzio.
Al Consiglio d'Amministrazione spetta:
1. provvedere alla gestione del fondo consortile;
2. compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria Amministrazione necessari al conseguimento dello scopo del Consorzio;
3. nominare il Direttore generale e fissarne il compenso;
4. fissare la quota di ammissione e la quota annuale;
5. promuovere e coadiuvare le iniziative del Consiglio nazionale del Movimento Turismo del Vino;
6. convalidare il rendiconto annuale, la situazione patrimoniale ed il programma da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
7. adempiere a tutte le altre funzioni attribuitegli dal presente contratto.
Ai componenti del Consiglio d'Amministrazione non spetta alcun compenso.
In caso di dimissioni di un consigliere, il Consiglio ha facoltà di cooptazione.
In caso di dimissioni della metà più uno dei consiglieri l'intero Consiglio si intende dimissionario ed il Presidente deve convocare l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.
ART. 10 - (Presidente del Consorzio)
Il Presidente del Consorzio è eletto dal Consiglio d'Amministrazione tra i consiglieri rappresentanti i produttori di vino. Ha la stessa durata del Consiglio e non può essere rieletto per più di due volte consecutivamente.
Compete al Presidente del Consorzio:
a) convocare e presiedere l'Assemblea e il Consiglio d'Amministrazione;
b) rappresentare il Consorzio nei riguardi dei Consorziati e dei terzi anche in giudizio.
Al Presidente del Consorzio non spetta alcun compenso.
ART. 11 (Direttore generale)
Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra persone di comprovata e specifica esperienza nei settori in cui il Consorzio svolge i propri compiti istituzionali. Rimane in carica fino a revoca del suo mandato.
Il Direttore partecipa, senza diritto di voto, ai lavori del Consiglio di Amministrazione di cui svolge le funzioni di segretario.
Provvede alla gestione del Consorzio con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell’ambito dei piani, dei progetti e delle linee della situazione patrimoniale approvati dal Consiglio di Amministrazione delle cui deliberazioni cura l’attuazione.
In particolare, spettano al Direttore generale:
a) l’istruttoria relativa agli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione e l’esecuzione degli stessi;
b) la proposta degli atti di programmazione economico finanziaria annuali e pluriennali;
c) la stesura della bozza della situazione patrimoniale da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
d) le competenze delegate dal Consiglio di Amministrazione;
e) sovrintendere alla gestione delle attività del Consorzio ed alla sua struttura, ed in particolare mantenere i contatti di carattere continuativo con gli uffici pubblici e privati, gli Enti e le organizzazioni che interessano l’attività del Consorzio.
Il Direttore esercita tutte le competenze che non siano riservate ad altri organi.
ART.12 (Collegio dei revisori)
L’assemblea, qualora lo ritenesse necessario, può nominare n. 3 revisori effettivi e due supplenti, anche tra non soci. Essi durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. I revisori controllano l’Amministrazione del Consorzio, vigilano sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo nonché sull’esatto adempimento delle obbligazioni assunte dai Consorziati. I revisori accertano la regolare tenuta della contabilità.
ART. 13 (Responsabilità)
Per le obbligazioni assunte in nome del Consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile.
Per le obbligazioni assunte dagli organi del Consorzio per conto dei singoli Consorziati, o di gruppi di essi, i Consorziati - e ciascuno in proporzione agli obblighi per suo conto assunti – rispondono solidamente con il fondo consortile.
In caso di insolvenza di un consorziato nei riguardi del Consorzio il credito residuo nei confronti dell'insolvente viene portato in riduzione del fondo consortile, fino a concorrenza degli incrementi subiti nel corso degli anni dal fondo stesso. Per l'eventuale eccedenza si provvederà al riparto tra i consorziati in proporzione alle quote di ciascuno.
TITOLO IV - PATRIMONIO
ART. 14 (Situazione patrimoniale)
L’esercizio del Consorzio ha la durata di dodici mesi e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.Entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio, il Consiglio d'Amministrazione redige la situazione patrimoniale, osservando le norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni, la sottopone per l'approvazione all'assemblea e la deposita presso il Registro delle Imprese.
ART. 15 (Recesso del consorziato)
Il Consorziato può in qualsiasi momento recedere dal Consorzio. La dichiarazione del recesso deve essere comunicata al Consiglio di Amministrazione con raccomandata a/r. Nel caso in cui il richiedente non abbia in corso obbligazione alcuna nei confronti del Consorzio o degli altri Consorziati e/o di terzi per obbligazioni assunte dal Consorzio stesso in nome e per conto del recedente, ha efficacia dalla data della chiusura dell'esercizio.Nel caso in cui, invece, il Consorziato che intenda recedere abbia obbligazioni nei confronti di terzi, dei Consorziati o del Consorzio, dovrà preventivamente provvedere alla completa estinzione delle suddette obbligazioni.Nonostante il recesso, il Consorziato receduto ed i suoi aventi causa restano responsabili nei confronti del Consorzio, degli altri Consorziati e dei terzi per le obbligazioni contratte durante la permanenza nel Consorzio, nonché per le obbligazioni assunte dal Consorzio nei confronti di terzi, relativamente a quanto sopra.In caso di recesso il Consorziato recedente non potrà avanzare nessuna pretesa sul patrimonio consortile .
ART. 16 (Esclusione del consorziato)
Sono esclusi di diritto i Consorziati dichiarati falliti, sottoposti a liquidazione coatta amministrativa o ammessi alle procedure di concordato preventivo o di Amministrazione controllata o di Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.
In caso di trasferimento a qualunque titolo dell'azienda consorziata l'acquirente subentra nel contratto di Consorzio dal momento della notifica dell'atto di cessione al Consiglio d'Amministrazione. Peraltro, qualora sussista giusta causa, l’Assemblea dei Consorziati, in caso di trasferimento dell’azienda per atto tra vivi, può deliberare entro un mese dal ricevimento della notizia dell'avvenuto trasferimento l'esclusione dell’acquirente dal Consorzio.
È inoltre escluso dal Consorzio, su delibera del Consiglio d'Amministrazione, il Consorziato il quale:
1. abbia perduto anche un solo dei requisiti per l’ammissione al Consorzio;
2. abbia costretto il Consorzio a richiedere l’adempimento delle obbligazioni da lui contratte verso il Consorzio mediante atti giudiziari;
3. non esegua il pagamento delle quote nonostante la messa in mora;
4. si sia reso inadempiente verso il Consorzio per le obbligazioni da questo assunte, su sua richiesta, in suo nome e conto nei confronti di terzi;
5. non rispetti i regolamenti interni, nonostante sia stato diffidato già per due volte dal Consiglio d'Amministrazione;
6. in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente il Consorzio.
L’esclusione deve essere comunicata al Consorziato entro quindici (15) giorni dal Presidente del Consorzio mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata.
L’esclusione può essere impugnata, con effetto sospensivo della stessa, ai sensi del successivo art. 19.
All’esclusione si applicano le disposizioni dell’art. 15 in merito alle obbligazioni nei confronti dei Consorziati, del Consorzio o di terzi per obbligazioni assunte dal Consorzio stesso in nome e per conto dell’escluso.
TITOLO V - SCIOGLIMENTO E DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 17 (Liquidazione)
Deliberato lo scioglimento, l’Assemblea nomina un liquidatore per il compimento di tutti gli atti necessari alla liquidazione del Consorzio, rappresentandolo anche in giudizio con i più ampi poteri di transigere e concordare le pendenze attive e passive.
Compiuta la liquidazione, quanto residuato dal fondo consortile e dal fondo di riserva è ripartito fra le imprese consorziate in ragione delle quote sottoscritte.
ART. 18 (Scioglimento del Consorzio)
Il Consorzio si scioglie:
a) per il decorso di tempo stabilito per la sua durata;
b) per il conseguimento dell’oggetto o per l’impossibilità di conseguirlo;
c) per volontà unanime dei Consorziati;
d) per deliberazione dei Consorziati presa con il voto favorevole della maggioranza dei Consorziati se sussiste una giusta causa;
e) per altre cause di legge;
f) quando il numero dei Consorziati scende al di sotto di 5 ;
L’Assemblea dei Consorziati dichiara lo scioglimento del Consorzio e nomina il liquidatore che provvede alla liquidazione del Consorzio e del fondo consortile.
In mancanza, il liquidatore è nominato dal Consiglio d'Amministrazione.
I liquidatori possono compiere tutti gli atti necessari alla liquidazione, possono vendere anche in blocco i beni che costituiscono il fondo consortile e procedere a transazioni. Essi rappresentano il Consorzio anche in giudizio.
Una volta compiuta la liquidazione ed estinte le passività, il liquidatore redige il rendiconto finale e ripartisce l'eventuale residuo attivo tra i Consorziati.
ART. 19 (Clausola compromissoria)
Ogni controversia che dovesse insorgere tra i Consorziati relativamente al presente contratto di Consorzio o dal rapporto da esso avente origine sarà demandato al giudizio esclusivo e inappellabile della camera arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Bari.
ART. 20 (Riservatezza su dati e notizie)
Tutti i Consorziati si obbligano a non divulgare, se non nei casi e nei limiti previsti dalla legge, dati e notizie riguardanti il Consorzio e di cui siano comunque venuti a conoscenza.